Se si riscontrano errori nell’estratto conto è possibile avviare un procedimento di contestazione entro un determinato periodo di tempo e con particolari modalità, rivolgendosi ai soggetti preposti a dirimere tali controversie. Ecco le 5 cose da sapere.
L’estratto conto è un prospetto che la banca invia al correntista periodicamente via posta o per via telematica, che riporta in ordine di data tutti i movimenti effettuati dal cliente nel periodo considerato. Le voci che compongono il conto corrente sono:
In caso si riscontrino errori nell’estratto conto, è possibile avviare una contestazione. Se l’estratto conto non viene contestato entro 60 giorni, si considera tacitamente approvato. Tuttavia, in caso di anomalie più gravi, come omissioni o duplicazioni, errori di calcolo e di scrittura, il termine viene esteso a sei mesi, mentre se si riscontrano errori sostanziali, come voci di spesa non previste dal contratto o un errato calcolo degli interessi applicati, il termine può arrivare sino a 10 anni.
La banca, da canto suo, ha l’obbligo di rispondere alla contestazione scritta entro 30 giorni. Se ciò non avviene, si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario e, se da questo non si ottiene soddisfazione, è possibile ricorrere al Tribunale. Prima di rivolgersi al Tribunale è comunque obbligatorio ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
La contestazione scritta prevede che si debba inviare alla banca il reclamo tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed entro il termine previsto dalla ricezione dell’estratto conto, allegando una copia dello stesso oltre che tutta la documentazione di cui si dispone, necessaria a comprovare l’errore. La contestazione non deve essere generica ma specifica. Se la banca accoglie la richiesta, gli errori verranno rettificati senza bisogno di altre particolari procedure.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente istituito nel 2009 in attuazione della legge 262/2005. L’ABF dirime le dispute tra banche e clienti con spese minime e in tempi rapidi senza bisogno di farsi assistere da un avvocato. L’ABF è presente sul territorio nazionale con tre Collegi: Milano, Roma e Napoli. Il raggio d’azione dell’organismo copre le controversie che sorgono nell’ambito di: conti correnti, mutui e prestiti personali. All’ABF si può ricorrere entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca. Trascorsi i 12 mesi, si è tenuti a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'Arbitro.
Il ricorso può essere inoltrato alle segreterie dell’ABF tramite raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), dopo avere compilato l’apposito modulo con i dati personali, il motivo del ricorso, allegando tutta la documentazione necessaria a comprovare l’errore e l’attestazione dell’avvenuto pagamento alla Banca d’Italia del contributo spese.
Una copia del ricorso va inoltre inviata alla banca responsabile dell’errore che, a sua volta, ha 45 giorni di tempo dalla sua ricezione per inviare all’ABF le sue memorie difensive e le controdeduzioni. Entro 60 giorni dal ricevimento di queste ultime, si avrà il pronunciamento dell’ABF contenente anche il termine entro il quale la banca deve porre rimedio all’errore se il reclamo del correntista viene accolto. Le modalità del ricorso sono consultabili sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, dal quale si può scaricare anche il modulo da compilare.